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Indennità Compensativa

L’indennità compensativa consiste in un aiuto annuale che serve per compensare gli agricoltori dei costi aggiuntivi e della perdita di reddito causati dagli svantaggi che ostacolano la produzione agricola in montagna.

LE INDENNITA' COMPENSATIVE


Zone montane

Le zone di montagna sono quelle caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre e da un notevole aumento del costo del lavoro, dovuti:

  • all'esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell'altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato,

  • in zone di altitudine inferiore, all'esistenza nella maggior parte del territorio di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso, ovvero a una combinazione dei due fattori, quando lo svantaggio derivante da ciascuno di questi fattori presi separatamente è meno accentuato, ma la loro combinazione comporta uno svantaggio equivalente.

Comuni Montani totalmente delimitati facenti parte del comprensorio della CML:

  1. Cortino sup. delimitata (ettari)  6.280

  2. Rocca Santa Maria sup. delimitata (ettari)  6.123

  3. Torricella Sicura sup. delimitata (ettari)  5.403

  4. Valle Castellana sup. delimitata (ettari)  13.133

Zone svantaggiate

Le zone svantaggiate minacciate di spopolamento e nelle quali è necessario conservare l'ambiente naturale sono composte di territori agricoli omogenei sotto il profilo delle condizioni naturali di produzione e per esse devono ricorrere tutte le seguenti caratteristiche:

  • esistenza di terre poco produttive, poco idonee alla coltivazione, le cui scarse potenzialità non possono essere migliorate senza costi eccessivi e che si prestano soprattutto all'allevamento estensivo,

  • a causa della scarsa produttività dell'ambiente naturale, ottenimento di risultati notevolmente inferiori alla media quanto ai principali indici che caratterizzano la situazione economica dell'agricoltura,

  • scarsa densità, o tendenza alla regressione demografica, di una popolazione dipendente in modo preponderante dall'attività agricola e la cui contrazione accelerata comprometterebbe la vitalità e il popolamento della zona medesima.

Possono essere assimilate alle zone svantaggiate altre zone nelle quali ricorrono svantaggi specifici, e nelle quali l'attività agricola dovrebbe essere continuata, se del caso e a talune condizioni particolari, per assicurare la conservazione o il miglioramento dell'ambiente naturale, la conservazione dello spazio naturale e il mantenimento del potenziale turistico o per motivi di protezione costiera.

Comuni Svantaggiati non montani

Comuni svantaggiati non montani parzialmente delimitati facenti parte del comprensorio della CML:

  1. Campli sup. delimitata (ettari)  3.290

  2. Civitella del Tronto sup. delimitata (ettari)  3.755

Con il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013 della Regione Abruzzo, si possono presentare le domande per utilizzare le risorse previste dalla Misura 2.1.1 (per le zone Montane) e dalla Misura 2.1.2 (per le zone Svantaggiate)

Descrizione delle misure
La compensazione del deficit di reddito a carico degli agricoltori, viene operata mediante la corresponsione di due indennità:

  • un’indennità per ettaro di superficie agricola, applicata sulla SAU aziendale ad esclusione delle superfici a pascolo e prato-pascolo;

  • un’indennità per ettaro di superficie agricola utilizzata a pascolo e prato-pascolo;

Entità e Intensità dell’aiuto
L’aiuto è erogato sotto forma di premio annuale per ettaro di SAU e per quanto riguarda l’ammontare, si rimanda a quanto previsto dal P.S.R. 2007-2013 Asse II, Misure 2.1.1 e 2.1.2.
La superficie agricola massima ammissibile è pari a 100 Ettari per aziende senza pascoli e prati-pascoli, mentre è pari a 50 Ettari per aziende con pascoli e prati-pascoli.Le aziende che presentano entrambe le tipologie di superficie sopraccitate,  possono arrivare  ovviamente ad un massimale di 150 Ha di superficie agricola  ammissibile.

Localizzazione
L’applicazione dell’indennità compensativa riguarda le zone montane e svantaggiate del territorio regionale, come classificate ai sensi della direttiva 75/268/CEE e successive modifiche ed integrazioni. Tale indicazione si applica fino all’entrata in vigore di un nuovo regolamento che disciplini la materia. Nel caso di aziende in cui siano presenti sia le zone montane (mis. 211) che quelle svantaggiate (mis. 212), dovranno essere presentate due distinte domande.

Beneficiari
Imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile che risultano iscritti nella gestione previdenziale ed assistenziale per l’agricoltura (INPS) e/o risultino iscritti all’apposito registro delle imprese agricole presso la Camera di Commercio.

Criteri di ammissibilità
Le indennità compensative possono essere concesse ad imprenditori agricoli che:

  • coltivano una superficie minima di 2 ettari di SAU (al netto delle superfici ad uso civico);

  • dimostrano il possesso delle superfici oggetto di aiuto;

  • risultano iscritti nella gestione previdenziale ed assistenziale per l’agricoltura (INPS) e/o risultano iscritti all’apposito registro delle imprese agricole presso la Camera di Commercio;

  • si impegnano a proseguire l’attività agricola per almeno un quinquennio, a decorrere dal primo pagamento;

  • ottemperano agli obblighi specifici sulla superficie aziendale utilizzata a pascolo e prato-pascolo, cosi come previsto nel PSR 2007-2013 – mis. 211 e 212;

  • nel caso di domanda per la mis. 212, il  richiedente persona fisica,deve avere un’età inferiore a 65 anni.

PRIORITA' E CRITERI SPECIFICI DI VALUTAZIONE/SELEZIONE
Nel caso che le risorse finanziarie risultassero insufficienti a soddisfare tutte le domande ammissibili, si farà ricorso ad una graduatoria unica regionale, nella cui redazione i punteggi saranno attribuiti secondo i criteri prioritari seguenti:

  • Persone fisiche iscritte alla gestione previdenziale ed assistenziale per l’agricoltura (INPS) - punti 55;

  • Persone fisiche con età inferiore a 40 anni - punti 30, (per le Società di persone e per le cooperative, si calcolerà l’età media di tutti i soci,mentre per le Società di capitale,farà fede l’età dell’amministratore;

  • Aziende con  S.A.U. ricadente per almeno il 51% in aree Natura 2000  e/o aree naturali protette - punti 10;

  • Aziende che adottano sistemi di agricoltura biologica sull’intera superficie aziendale – punti 5.

In caso di parità, sarà data precedenza all’imprenditore con minore età anagrafica. Per le società e le cooperative valgono i criteri sopraccitati.

Presentazione domanda
La domanda dovrà essere presentata utilizzando il portale del SIAN esclusivamente per il tramite dei C.A.A. – Centri Autorizzati di Assistenza Agricola. Questi ultimi,  con l’inoltro della  domanda, attestano e dichiarano di aver verificato che, pena l’esclusione, la stessa è stata firmata dal richiedente, che presenta i requisiti di ammissibilità previsti dal bando e che la necessaria documentazione è custodita nel Fascicolo del Produttore, a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti.

Scadenza
La scadenza del termine di presentazione delle domande è fissata all’incirca intorno alla metà del mese di maggio per ogni anno.